L’art. 1 commi 89-90 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) elimina l’ipotesi di esclusione dall’applicazione della ritenuta d’acconto con riferimento alle provvigioni percepite:
– dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
– dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

La disposizione si applicherà dal 1° aprile 2024. Pertanto, a partire da tale data, la ritenuta dovrà essere operata anche sulle provvigioni corrisposte ai citati soggetti, nella misura e alle condizioni definite dal medesimo …

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