L’art. 25-bis comma 1 del DLgs. 546/92 stabilisce che “Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore” o la parte pubblica ne attesta la conformità.
In ragione di ciò, unitamente al deposito di documenti il difensore spesso deposita un file separato firmato digitalmente che contiene l’attestazione di conformità di cui alla norma indicata.
Il difensore attesta però la conformità all’originale dei documenti prodotti in PDF ma che egli detiene in originale o in copia conforme.
Il DLgs. 30 dicembre 2023 n. 220 introduce, nell’art. 25- …
