Il saldo attivo di rivalutazione che si riferisce a beni diversi, ed è stato affrancato parzialmente, deve essere ripartito tra società scissa e società beneficiaria in proporzione al maggior valore rivalutato dei singoli beni. È questo il contenuto più interessante della risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 17, pubblicata ieri, che tratta della scissione proporzionale di una società che aveva rivalutato con effetto fiscale, in base alla disciplina di cui all’art. 110 del DL 104/2020, un fabbricato, un terreno e alcuni impianti e macchinari.
Si deve ricordare che la disciplina appena richiamata ha consentito, ai soggetti di cui all’art. 73 comma 1 lett. a) e b) del TUIR, di rivalutare i beni strumentali e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio …
