La Cassazione, con l’ordinanza n. 3993 depositata ieri, ha sancito un principio molto importante in merito alla distinzione tra crediti di imposta indebitamente compensati “inesistenti” e “non spettanti”.
Rammentiamo che il credito “inesistente” (ai sensi dell’art. 13 comma 5 del DLgs. 471/97, in relazione al quale manchi il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non emerga a seguito di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione), è sanzionato dal 100% al 200% e beneficia di termini più ampi per il recupero, oltre a non prevedere nessuna riscossione in pendenza di giudizio.
Invece, il credito “non spettante” (ai sensi dell’art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97, quello utilizzato in misura superiore a quella …
