
ROMA – Nessun “ne bis in idem”: il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di Volkswagen Italia e Volkswagen Aktiengesellschaft nei confronti della sanzione da 5 milioni di euro irrogata dall’Antitrust italiano, confermando la sentenza del Tar del Lazio del 2019. La sentenza di venerdì è l’ennesimo tassello del dieselgate, la vicenda legata a dispositivi installati sulle auto per falsificare i dati sulle emissioni, e chiude una vicenda cominciata nel 2016, quando l’Antitrust aveva sanzionato il gruppo tedesco con 5 milioni di euro per comportamento ingannevole nei confronti dei consumatori, che, secondo l’Authority, aveva indotto «ad assumere una scelta che non avrebbero altrimenti preso qualora consapevoli delle reali caratteristiche dei veicoli acquistati».
La società italiana del gruppo tedesco
La Sesta Sezione del Consiglio di Stato, presidente Hadrian Simonetti, estensore Lorenzo Cordì, motiva la decisione spiegando che la principale ragione del ricorso, “ne bis in idem”, cioè il principio giuridico secondo il quale nessuno può essere processato due volte per lo stesso fatto, una volta che la sentenza è diventata definitiva, in questo caso non vale, perché la sanzione irrogata dall’Antitrust italiano riguarda fatti e circostanze diverse dal provvedimento emesso dalla procura di Braunschwieg, in Germania. Il provvedimento dell’Antitrust si rivolge esclusivamente alla società italiana del gruppo tedesco, e poi si concentra sul comportamento ingannevole nei confronti dei consumatori italiani, mentre la sentenza tedesca sanzionava altri aspetti, a cominciare dalla «carente supervisione sullo sviluppo e sull’installazione del software» che falsificava i dati sulle emissioni, e considerava anche la manipolazione dei veicoli sul mercato statunitense. Insomma, a giudizio del Consiglio di Stato, «le diverse sanzioni subite da Volkswagen hanno finalità meramente complementari, e non integralmente sovrapponibili».
Per arrivare a questa decisione, il Consiglio di Stato ha seguito le indicazioni della Corte di Giustizia Europea, che ha dettato i principi che permettono di stabilire che i due procedimenti non coincidono, dunque non c’è “bis in idem”, e la sanzione è legittima.
Il motivo della sentenza
La sentenza spiega che Volkswagen non si è limitata a esaltare le qualità ambientali delle proprie auto, con una generica pubblicità, ma ha indicato «valori di emissione inferiori ai dati reali», valori che «erano stati artefatti dal dispositivo montato e si erano sostanziati in una comunicazione non veritiera e non corretta al consumatore, il quale – in considerazione della notorietà e dell’affidabilità del marchio – non aveva neppure ragione di dubitare della complessiva veridicità del vanto ambientale dei veicoli proposto dalla casa automobilistica».
Il Consiglio di Stato giustifica inoltre anche l’entità della sanzione, che era stata contestata da Volkswagen perché non proporzionata (ed era comunque pari al massimo erogabile dall’Antitrust). Deve, infatti, considerarsi, spiegano i giudici amministrativi, «che il numero degli autoveicoli coinvolti è stato pari ad oltre settecentomila, con un valore complessivo delle vendite superiore ai 10-20 miliardi di euro». Inoltre, «la condotta è stata posta in essere da uno dei principali costruttori mondiale» che, «aveva fatto vanto del rispetto dell’ambiente dei propri veicoli, e la cui serietà e affidabilità non era ragionevolmente revocabile in dubbio primo dell’accaduto». E infine «va considerato che, come illustrato dall’Autorità, la sanzione è stata pari allo 0,0068 per cento del fatturato di Volksvagen A.G. nel 2015 (73.510.000.000 di euro), e allo 0,12 per cento del fatturato di Volkswagen Italia nello stesso anno (4.272.367.749 euro)».
