Il beneficiario della detrazione fiscale derivante dall’esecuzione di determinati interventi “edilizi” deve poter impugnare la comunicazione di annullamento dell’opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, emessa ai sensi del successivo art. 122-bis.

Considerato che, se interviene l’annullamento, alcun atto successivo impugnabile (come ad esempio un avviso di recupero del credito di imposta) verrà notificato in quanto alcun credito potrà essere compensato, si tratta di una via obbligata.
Comunque, l’annullamento ben può essere inquadrato alla stregua di un atto di diniego di agevolazioni, rientrante nell’art. 19 comma 1 lett. h) del DLgs. 546/92 (in questo modo, nemmeno sorge la necessità

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