Chiusura retroattiva partita IVA S.r.l. inattiva

 

Una società è inattiva da anni.
Non emette fatture, non svolge attività, non genera ricavi.

La domanda che spesso emerge in fase di regolarizzazione è questa:
Possiamo oggi chiudere la partita IVA facendo decorrere la cessazione dal 2016 o da altra data passata?
La risposta, in via ordinaria, è: no, non è possibile ottenere una cancellazione retroattiva “piena”.

Cosa prevede la normativa

La disciplina della cessazione dell’attività ai fini IVA è contenuta nell’Art. 35 DPR 633/1972.
La norma stabilisce che:
– la cessazione dell’attività deve essere comunicata entro 30 giorni;
– la dichiarazione va presentata all’Agenzia delle Entrate;
– la cessazione produce effetti dalla data dichiarata, ma la registrazione negli archivi dell’Amministrazione finanziaria costituisce il momento formale di chiusura.
La partita IVA può essere chiusa su iniziativa del contribuente oppure d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate.

È ammessa la retrodatazione?

La normativa non consente una retroattività automatica.
È però possibile presentare una dichiarazione tardiva di cessazione, indicando la data effettiva in cui l’attività è cessata.
Attenzione però:
– la dichiarazione tardiva espone a sanzioni amministrative;
– l’Agenzia delle Entrate può verificare la coerenza della data indicata;
– la posizione risulterà formalmente cessata dalla data di registrazione negli archivi.
In sostanza, si può dichiarare una cessazione avvenuta in passato, ma non si può “cancellare” retroattivamente la posizione senza conseguenze.

Le verifiche da fare prima di procedere

Prima di presentare la dichiarazione tardiva è necessario verificare:
– che non vi siano operazioni successive alla data di cessazione indicata;
– che non risultino adempimenti fiscali incompatibili con la cessazione;
– che la contabilità sia coerente con l’effettiva inattività.
Un’incongruenza può generare accertamenti o contestazioni.

Conclusione

La chiusura tardiva della partita IVA è possibile.
La retroattività piena, no.
La regolarizzazione deve essere valutata caso per caso, considerando: il periodo di inattività, gli adempimenti eventualmente omessi, il rischio sanzionatorio.
Anche in ambito fiscale, il tempo non sostituisce l’adempimento formale.